Art. 12 — Indennità dovute agli esperti
Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennita' di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennita' di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d'appello.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941
