Art. 108 — Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate
[1]Il difensore munito di mandato alla lite puo' assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice.
[2]Il difensore stesso puo' anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941
