[1]La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entita', le condizioni, l'opportunita' dell'acquisto, nonche' la destinazione dei beni.

[2]Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volonta', coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attivita' che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione e' data con decreto reale.

[3]Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art5 · fonte del testo

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