[1]La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile e' consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e' consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

[2]La trasformazione di cui al primo comma non e' consentita alle fondazioni bancarie.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art223octies · fonte del testo

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