[1]Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale e per le societa' soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.

[2]Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

[3]Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art200 · fonte del testo

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