I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti: «2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:

  • a)ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
  • 1)Esercito n. 80;
  • 2)Marina n. 19;
  • 3)Aeronautica n. 72;
  • 4)Carabinieri n. 0;
  • b)ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
  • 1)Esercito n. 0;
  • 2)Marina n. 55;
  • 3)Aeronautica n. 14;
  • c)ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
  • 1)Esercito n. 97;
  • 2)Marina n. 18;
  • 3)Aeronautica n. 20. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2016, come segue:
  • 1)Esercito n. 281;
  • 2)Marina n. 280;
  • 3)Aeronautica n. 248;
  • 4)Carabinieri n. 90. 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
  • 1)Esercito n. 420;
  • 2)Marina n. 268;
  • 3)Aeronautica n. 275. 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2016, come segue:
  • 1)Esercito n. 480;
  • 2)Marina n. 198;
  • 3)Aeronautica n. 135».

Testo vigente dal 28 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-12;196~art3 · fonte del testo

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