Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 191, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro». All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti: «32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma "Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" - programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dai capitoli della categoria 2 - consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non puo' riguardare le spese predeterminate per legge».

Testo vigente dal 26 ottobre 2015

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