Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni". Il comma 16 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente: "16. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento". Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42, sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504. Alle spese di cui al capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 25 ottobre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-17;688~art5 · fonte del testo

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