Titolo I – Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
- Art. 1 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
- Art. 2 — Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa
- Art. 3 — Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive
- Art. 4 — Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
- Art. 5 — Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato
- Art. 6 — Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa
- Art. 7 — Oneri relativi a prestazioni e controlli
- Art. 8 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
- Art. 9
- Art. 10 — Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
- Art. 11 — Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture
- Art. 12 — Marcatura CE
- Art. 13 — Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52
- Art. 14 — Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari
- Art. 15 — Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
- Art. 16 — Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto