Art. 14 — (Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

  • a)30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
  • b)50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
  • c)70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
  • d)100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art14 · fonte del testo

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