Art. 30 — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita' amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;
  • b)prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalita' di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
  • c)prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilita'; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art30 · fonte del testo

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