All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati";
  • b)al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire". Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 20 gennaio 2001

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422~art26 · fonte del testo

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