Art. 9 — Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea". Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate". Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza". Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art9 · fonte del testo

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