(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art6 · fonte del testo

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