(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128). All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera: "f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.";
  • b)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.";
  • c)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7".

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art16 · fonte del testo

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