Art. 7 — Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformita' ai seguenti principi:
- a)abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilita', qualificazione e idoneita' professionale;
- b)abilitare le societa' di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;
- c)disciplinare la responsabilita' anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilita' delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
