Art. 43 — Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art43 · fonte del testo

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