Art. 20 — Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e alle societa' partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati;
  • b)determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del potere di modificarne le relative entita';
  • c)obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di provvedere a spese della societa' inadempiente;
  • d)estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;
  • e)disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorita' di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;
  • f)integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art20 · fonte del testo

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