Art. 20 — Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea

Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
  • b)all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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