Art. 19 — Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054

Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
  • b)all'articolo 6, comma 2:
  • 1)l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
  • 2)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
  • c)all'articolo 6, comma 3:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
  • 2)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) altezza e quota idrica»;
  • d)all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»;
  • e)all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».

Testo vigente dal 20 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari