Art. 8 — Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani

Al fine di favorire la natalita' e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di eta' nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonche' l'omogeneita' qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), puo' essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art8 · fonte del testo

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