Art. 14 — Parchi e aree protette in zone montane

Al fine di preservare la biodiversita' e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attivita' tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilita' della biodiversita' nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversita'.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art14 · fonte del testo

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