A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218. L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art14 · fonte del testo

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