Art. 14 — Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;
  • b)all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: « 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;
  • c)all'articolo 659, il comma 1-bis e' abrogato.

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art14 · fonte del testo

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