Art. 7 — Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica

All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonche' la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facolta' di scegliere gli strumenti piu' adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

Testo vigente dal 19 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-15;38~art7 · fonte del testo

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