La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

  • a)tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
  • b)tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo termine;
  • c)adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Testo vigente dal 19 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-15;38~art1 · fonte del testo

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