Art. 3 — Disposizioni per le università non statali

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle universita' non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle universita' non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;370~art3 · fonte del testo

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