Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:

  • a)integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai valichi;
  • b)ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;
  • c)adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
  • d)rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;
  • e)recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
  • f)aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque qpprovati ai sensi del citato numero 3) dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;385~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari