Art. 27 — Imprese subacquee e iperbariche

Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attivita' subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art27 · fonte del testo

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