Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;104~art10 · fonte del testo

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