L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario e' definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e' valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed e' rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le universita', stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonche' quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, puo' svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo puo' essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea gia' esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed e' subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli gia' riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'aggiornamento professionale e' effettuato secondo modalita' identiche a quelle previste per la professione medica. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale". All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale".

Testo vigente dal 17 febbraio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 289/2007

    Altra decisione
    17 luglio 2007

    Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nella parte in cui, integrando la disposizione contenuta nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto fra i requisiti per poter aspirare alla nomina a direttore generale di una Azienda sanitaria locale - in alternativa alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - l'aver espletato «mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale». Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1, comma 24- novies , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto la soppressione, nell'art. 3- bis , comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 502 del 1992, delle parole in esso introdotte con la disposizione censurata, sicché, non avendo quest'ultima avuto applicazione nel territorio della Regione Campania, deve ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia. - V. la citata sentenza n. 345/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 97 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-01;43~art2 · fonte del testo

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