Gli iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidita':

  • a)se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purche' per incapacita' fisica o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;
  • b)quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto. La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non puo' essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonche' il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34474/2025

    29 dicembre 2025

    La pensione di invalidità per gli autoferrotranvieri, prevista dall'art. 12, lett. b), della l. n. 830 del 1961 in favore dei lavoratori dichiarati inidonei in modo permanente, per causa di servizio, alle mansioni proprie della qualifica, presuppone l'accertamento del relativo requisito sanitario in contraddittorio con l'INPS, sicché, ove la conclusione del rapporto di lavoro sia stata definita in via separata, in base ad un accertamento eseguito con il solo datore di lavoro, senza il rispetto del procedimento tipico del sottosistema, non spetta al lavoratore il riconoscimento della speciale forma pensionistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la spettanza della pensione al lavoratore che, in presenza di un duplice accertamento negativo del requisito sanitario, svoltosi in contraddittorio con l'INPS prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda amministrativa dopo diversi anni dalla sua cessazione, facendo valere il riconoscimento dell'inidoneità contenuto in un accordo solutorio intervenuto con il solo datore di lavoro).

    Art. 12

    Rassegna di dicembre 2025, p. 156 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art12 · fonte del testo

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