L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e' modificato come segue: "L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e' esteso a decorrere dal 1 gennaio 1945:

  • a)al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, di. pendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo e' mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato art. 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge risulti gia' iscritto al Fondo medesimo;
  • b)al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1 gennaio 1945 non fosse gia' iscritto al Fondo c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b)".

Testo vigente dal 7 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-14;269~art2 · fonte del testo

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