I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo gia' trascorso. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 7 marzo 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-16;43~artunico · fonte del testo

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