È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, impugnato, in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 101 Cost., nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti è nominato su proposta governativa. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità. Infine, il rimettente muove da un'erronea ricostruzione del quadro normativo relativamente al potere di proporre e di nominare il Presidente della Corte dei conti. - In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 63/2010. - Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis , le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.
Art. 1 Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti · Art. 100 cost. · Art. 101 cost. · Art. 11 Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni