Art. 3 — Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.
Testo vigente dal 19 ottobre 2000
