La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, in conseguenza della soppressione, a decorrere dallo stesso anno, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata in libera disponibilita' di cui al medesimo articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge. Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilita' spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1, nonche' con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. La ripartizione delle eccedenze e delle somme assunte a carico del bilancio dello Stato e' effettuata, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel 1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione del 1995. Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi finanziari 1997 e successivi, nonche' meccanismi di finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna regione l'invarianza del gettito. Il quarto periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-07;2~approvazione-art1 · fonte del testo

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