Principi generali La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonche' elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunita' nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-10-07;152~art1 · fonte del testo

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