Il punto 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente: "12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi: del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni; dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni".

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art31 · fonte del testo

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