Art. 13 — Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali

All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: "La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non e' consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina puo' non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta', sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".

Testo vigente dal 26 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art13 · fonte del testo

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