Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria. Le somme gia' percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-13;11~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari