Art. 2 — Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe

[1]Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente:

[2]«TITOLO V-bis DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI

[3]Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalita' telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione. Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e' fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di aggiornamento dell'elenco». Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 18 aprile 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-12;31~art2 · fonte del testo

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