Art. 15 — Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
  • b)sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
  • c)sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art15 · fonte del testo

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