Art. 14 — Presentazione delle domande

I cittadini che aspirano al godimento di uno o piu' benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art14 · fonte del testo

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