L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia. L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art4 · fonte del testo

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