Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, puo' individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attivita' di gestione delle aree marine protette, le attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalita' e le condizioni per l'estensione delle medesime attivita' ad altri porti. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art27 · fonte del testo

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