Art. 4-quater — Disposizioni in materia di azioni revocatorie
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 7 luglio 2004
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Testo vigente dal 7 luglio 2004
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- ter , del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 4- quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di cui alla sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria: infatti, non sono state prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate con la ord. n. 456 del 2006, dovendosi ribadire che la scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie a ritroso dal decreto di ammissione in luogo che dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non è irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, poiché la procedura ex d.lgs. n. 270 del 1999 inizia con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sentenza che, invece, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003, segue il decreto di ammissione.
Art. 6 Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-quater Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-bis Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-ter Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- ter , del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 4- quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di cui alla sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Infatti, la scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie, a ritroso, dal decreto di ammissione in luogo che dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non è irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, poiché la procedura ex d.lgs. n. 270 del 1999 inizia con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, sentenza che, invece, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003, segue il decreto di ammissione.
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Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4- ter e 4- quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, contestato nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria. Infatti, le censure mosse alla norma indicata sono del tutto coincidenti con quelle già esaminate e disattese nella sentenza n. 172 del 2006 e le considerazioni svolte dalle parti private non sono idonee a far pervenire la Corte a conclusioni diverse. - V. il precedente specifico, richiamato: sentenza. n. 172/2006.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legge:2004-05-03;119~art4quater · fonte del testo
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