Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi. Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate. Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Testo vigente dal 24 maggio 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/2023

    Questione infondata
    24 novembre 2023

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[le] armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32» della legge n. 110 del 1975. Il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle cose confiscate – destinate, salvo talune eccezioni, alla vendita – trova giustificazione nella natura intrinsecamente pericolosa di tali strumenti, stante l’estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo su beni giuridici primari (quali la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica) che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Ciò tanto più con riguardo alle armi comuni da sparo, come nella specie la pistola , il cui acquisto e il cui porto sono, proprio per questo, soggetti a una rigorosa disciplina limitativa oltre che a confisca obbligatoria. La ratio della norma censurata appare dunque agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita, armi che lo Stato stesso ha confiscato in un’ottica di prevenzione, restando invece recessivo l’interesse meramente economico a trarre profitto dalla misura ablativa. Non può quindi ritenersi valicato il limite della non manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità ad esso spettante nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi. ( Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45382, 45384; S. 109/2019 - mass. 42267 ).

    Art. 6 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/2023

    Questione infondata
    24 gennaio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione». La confisca in parola ha una connotazione essenzialmente preventiva e, solo in via del tutto secondaria, punitiva: l'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l'arma si trova, ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS, crea infatti una situazione di pericolo connesso alla circolazione incontrollata dell'arma - che la misura ablativa in esame mira a neutralizzare - particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare.

    Art. 6 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 27 cost. · Art. 42 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art6 · fonte del testo

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