I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le modalita' di cui all'articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, come modificato dal comma 4 del presente articolo. All'articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925 sono soppresse le parole: "tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, e' soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo". I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971, direttamente alle universita' e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.

Testo vigente dal 7 gennaio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-23;423~art4 · fonte del testo

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