Disposizioni

Art. 43 — Onere

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato:

  • a)relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 2.530 milioni per l'anno 1988, in lire 6.635 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989, in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990 ed in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1991;
  • b)relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 800 milioni per l'anno 1988, in lire 942,5 milioni per l'anno 1989, in lire 940 milioni per l'anno 1990 ed in lire 940 milioni per l'anno 1991. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
  • a)quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 10.785 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990; con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991;
  • b)quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione, nella misura di lire 2.542,5 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989, nella misura di lire 940 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e, nella misura di lire 940 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel biennio 1990-1991, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1989, depurati delle riduzioni di cui al comma 2o e aumentati del tasso di inflazione programmato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art43 · fonte del testo

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